ESTENSIONE DEL «REVERSE CHARGE» in Edilizia

La Legge di Stabilità 2015 ha esteso, con decorrenza 01/01/15, l’ambito applicativo del Reverse Charge a taluni servizi in edilizia

I co. 629, lett. a) e d), 631 e 632 della Legge di stabilità 2015 estendono l’utilizzo obbligatorio del meccanismo del reverse charge mediante alcune modifiche all’art. 17, D.P.R. 633/1972 (viene introdotta la lett. a-ter) nel co. 6).

Il meccanismo in parola è esteso a prestazioni di servizi , relative ad edifici, di:

1. pulizia;

2. demolizione;

3. installazione di impianti;

4. completamento.

Con riferimento alle nuove fattispecie previste il Legislatore non menziona né il rapporto contrattuale, né il tipo di attività svolta dal committente.

Assume preliminarmente rilevanza il Requisito soggettivo; devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni

  1. Il prestatore d’opera deve rientrare in una delle categorie della classificazione ATECO sotto riportate (scheda 1)

  2. il committente deve essere un soggetto titolare di Partita IVA ( quindi le prestazioni verso privati e condomini sono escluse dal Reverse charge e saranno fatturate con IVA

Occorre poi valutare l’aspetto oggettivo della prestazione con esclusivo riferimento alle attività che sono relative ad edifici

Tralasciando i settori di Pulizia e demolizione vediamo la classificazione Ateco per i settori Edifici e Completamento (scheda 1), la casistica relativa alla installazione impianti (scheda 2) e quella relativa al completamento (scheda 3)

Scheda 1 - Classificazione Ateco - Edifici

Impianti

43.21.01: Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.02: Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.01: Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

43.22.02: Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.03: Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

43.22.04: Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione), sempreché la piscina rientri nel concetto di edificio.

43.22.05: Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione), sempreché il giardino rientri nel concetto di edificio.

43.29.01: Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili

43.29.02: Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni

43.29.09: Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (solo se riferite ad edifici)



Completamento

43.31.00: Intonacatura e stuccatura

43.32.01: Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate

43.32.02: Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili

43.33.00: Rivestimento di pavimenti e di muri

43.34.00: Tinteggiatura e posa in opera di vetri

43.39.01: Attività non specializzate di lavori edili – muratori (dovrebbero però rimanere escluse le attività di costruzione degli edifici, in quanto la norma si riferisce al completamento o alla demolizione, ma non alla costruzione (per la costruzione potrebbe operare, al ricorrere delle condizioni di legge, il reverse charge di cui alla lett. a)).

Per questo motivo dovrebbero essere escluse le seguenti attività:

43.12: preparazione del cantiere (attività riferibili alla fase propedeutica alla costruzione e non a quella di completamento);

43.13: trivellazione e perforazione;

43.91: realizzazione di coperture (in quanto più propriamente riconducibili all’attività di costruzione vera e propria);

43.99: noleggio a caldo di attrezzature e macchinari.

43.39.09: Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.


Scheda 2 - Servizi di installazione di impianti

Per individuare le prestazioni rientranti tra i “servizi di installazione di impianti relativi ad edifici”, rilevanti ai fini del reverse charge in argomento, la circ. Agenzia delle Entrate 14/2015 fa riferimento alle prestazioni descritte nei codici ATECO 43.21.01, 43.21.02, 43.22.01, 43.22.02, 43.22.03, 43.29.01, 43.29.02 e 43.29.09 (scheda 1).

Per le installazioni di impianti all’interno di edifici, dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del reverse charge“ solo quelle relative a «parti integranti» del fabbricato ossia «installazioni permanenti» ovvero non rimovibili senza significative modifiche o trasformazioni del fabbricato stesso”



Fattispecie

Reverse charge

Commento  

Cessione e installazione di un impianto di spegnimento antincendio

 

 

La prestazione di installazione dell’impianto, riconducibile al codice ATECO 43.22.03 (“Installazione, manutenzione e riparazione di sistemi di spegnimento antincendio - inclusi quelli integrati”), si può ritenere prevalente, in linea generale, rispetto alla cessione dell’impianto antincendio medesimo. Infatti, richiamando i criteri suesposti si ritiene che lo scopo principale del negozio, nella fattispecie, sia non già quello di acquisire i singoli beni componenti l’impianto, ma la loro installazione integrata all’interno dell’edifico (ad esempio, porte antincendio, idranti, luci di emergenza, rilevatori di fumo e calore, estintori, che insieme costituiscono l’impianto).

Installazione di un impianto di spegnimento antincendio

 

 

La prestazione in oggetto è riconducibile al codice ATECO 43.22.03, nel quale sono incluse le installazioni di impianti di spegnimento antincendio, compresi gli impianti integrati. Tale prestazione, difatti, riguarda un impianto al servizio dell’edificio e strettamente connesso al fabbricato da un nesso funzionale. Al riguardo, si evidenzia che l’impianto dev’essere installato in modo permanente, così che non possa essere rimosso senza alterare l’edificio.

Installazione di un rack all’interno sala server di un edificio

NO

 

Si tratta di installazione di un bene mobile, in quanto il “rack” è un bene costituito da uno scaffale, contenente componenti hardware collegati all’edificio dai soli cavi di trasmissione delle informazioni.

Posa in opera di casseforti  

 

La terminologia usata non deve generare confusione. Si tratta di prestazioni (e non di cessioni) di cui al codice ATECO 43.32.01 (“Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate”)

installazione di “reti dati” in edificio

SI

Se per “reti dati” si intendono le reti di telecomunicazioni che permettono lo scambio o condivisione di dati informativi e risorse (hardware e/o software) tra diversi calcolatori, si ritiene che le medesime possano rientrare nella installazione, manutenzione o riparazione di impianti elettronici, di cui al codice Ateco 43.21.02. Se tali impianti sono relativi ad edifici, alle relative prestazioni si applica il reverse charge.  

Posa di pavimenti in legno  

Tale prestazione è riconducibile al codice ATECO 43.33.00 (“Rivestimento di pavimenti e di muri”). È opportuno operare una valutazione caso per caso, verificando che la prestazione non risulti accessoria alla cessione del bene.

Installazione di serramenti  

 

Tale prestazione è riconducibile al codice ATECO 43.32.02 (“Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili”). È opportuno operare una valutazione caso per caso, verificando che la prestazione non risulti accessoria alla cessione del bene.

Installazione dell’ impianto di allarme

 

L’installazione dell’impianto di allarme è riconducibile al codice ATECO 43.21.02 (“Installazione di impianti elettronici”), che ricomprende anche l’installazione, la manutenzione e la riparazione di impianti di allarme antifurto.

Installazione di una torretta elettrica nel pavimento

 

La prestazione in questione rientra nell’ambito del codice ATECO 43.21.01 (“Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione”). Considerato che l’impianto si incorpora in maniera inscindibile nell’edificio, la prestazione è soggetta a reverse charge

Installazione di un cancello automatizzato all’ interno dell’edificio



Tale prestazione rientra nel codice ATECO 43.29.09 (“Altri lavori di costruzione e installazione”), purché sia relativa ad edifici. Pertanto, l’installazione del cancello risulta soggetta a reverse charge, se il bene è parte integrante del fabbricato.

Installazione di un cancello automatizzato all’ esterno dell’edificio

NO

 

La prestazione non rientra nell’ambito applicativo del reverse charge nell’ipotesi in cui il cancello è ubicato all’esterno dell’edificio, a chiusura delle mura perimetrali del giardino. La prestazione non può considerarsi relativa ad un edificio.

Installazione impianto di condizionamento per il raffreddamento macchinari

NO

 

Secondo quanto indicato da Confindustria nel documento datato 22.6.2015, l’intervento non può considerarsi relativo all’edificio, ma al macchinario, che, seppur interno al fabbricato, è dotato di autonomia funzionale rispetto all’edificio stesso.

Rifacimento di un impianto elettrico di un edificio, il cui intervento coinvolge anche le linee esterne

 

L’intera operazione è soggetta a reverse charge. Le prestazioni di installazione realizzate sulla parte dell’impianto esterna all’edificio si devono qualificare come “accessorie” rispetto alle prestazioni rese sulla parte interna dell’impianto.

 

Installazione di un impianto per la distribuzione del gas

 

Tali prestazioni sono riconducibili al codice ATECO 43.22.02 (“Installazione di impianti per la distribuzione del gas”), richiamato nella circ. 14/2015, in quanto risultano relative all’edificio. L’impianto installato non potrebbe essere rimosso senza apportare modifiche all’edificio stesso.

Collaudo dell’impianto di riscaldamento

NO  

Le prestazioni di collaudo autonomamente individuabili paiono riconducibili al codice ATECO 71.20.10 (“Collaudi e analisi tecniche di prodotti”)

Cessione e posa in opera di una caldaia, senzanecessità di adattamenti

NO

 

L’operazione, nel suo complesso, ha natura di cessione di beni con posa in opera. La posa del bene risulta, infatti, “accessoria” alla cessione del bene medesimo. Lo scopo principale dell’operazione consiste nella cessione della caldaia, mentre l’esecuzione dell’opera è diretta esclusivamente ad adattare il bene alle esigenze del cliente senza modificarne la natura.

Cessione e posa in opera di una caldaia, con necessità di adattamenti

 

L’operazione non può essere considerata una cessione di beni con posa in opera, in quanto la posa della caldaia comporta modificazioni significative sul bene o sull’edificio in cui è installata. Pertanto, in base ai criteri già espressi (creazione di un quid nov e volontà delle parti di addivenire a un risultato diverso rispetto al bene iniziale), la posa può essere considerata come prestazione autonoma, riconducibile al codice ATECO 43.22.01 (“Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento”), e di conseguenza è assoggettata al reverse charge

Cessione e installazione di un ascensore (bene significativo)

 

Anche nel caso in cui l’installazione si accompagni alla cessione di un bene di elevato valore unitario, non necessariamente si configura una cessione di beni con posa in opera. Nella fattispecie, è necessario tenere presente che l’ascensore costituisce bene di valore “significativo” di cui al DM 29.12.99. Tuttavia, sebbene il valore dell’ascensore sia superiore al valore dell’installazione dello stesso, è opportuno considerare anche la volontà delle parti nel contratto. A tal proposito, è ragionevole ritenere che l’obiettivo del contratto consista non tanto nell’acquisto dell’ascensore, bensì nella sua messa in funzione all’interno dell’edificio. L’intera operazione sarà assoggettata a reverse charge. A tal fine, è consigliabile che il prestatore fornisca al committente i dati relativi al valore dei beni ceduti e al valore della manodopera, in modo che il committente possa integrare la fattura con l’indicazione di due diverse aliquote: una, ordinaria (22%) applicabile al valore della prestazione; l’altra ridotta al 10% per il valore dei beni significativi, fino a concorrenza del valore della manodopera

Cessione e posa in opera di pannelli in cartongesso

 

Uno dei criteri per configurare un’operazione come cessione di beni con posa in opera è la circostanza che il programma negoziale posto in essere dalle parti abbia quale scopo principale la cessione del bene. Lo scopo principale può essere in parte dedotto dal valore del bene ceduto, in rapporto al valore della posa in opera. Nella fattispecie, si rileva che i pannelli in cartongesso hanno valore unitario non significativo e, pertanto, è ragionevole ritenere che la prestazione di installazione – riconducibile al codice ATECO 43.33.00 (“Rivestimento di pavimenti e di muri”) o al codice ATECO 43.39.09 (“Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.”) – sia assorbente rispetto alla cessione dei pannelli, per cui l’intera operazione risulta assoggettata a reverse charge

Cessione e posa in opera di infissi interni ed esterni

 

NO

 

Secondo quanto espresso nel documento Confindustria 22.6.2015, la cessione e posa in opera di infissi interni ed esterni all’edificio deve essere assoggettata a IVA secondo le modalità ordinarie. Infatti, benché la circ. 14/2015 riconduca la singola prestazione di posa di infissi alla disciplina di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, nella fattispecie la posa in opera assume natura accessoria rispetto alla cessione dei beni installati.

Cessione e installazione dell’impianto di riscaldamento effettuata dallo stesso produttore

NO

 

L’operazione, nel suo complesso, configura una cessione di beni con posa in opera, poiché l’installazione dell’impianto viene eseguita da un soggetto che esercita abitualmente l’attività di produzione di impianti di riscaldamento e, perciò, svolge solo accessoriamente la prestazione di installazione. Dunque, lo scopo principale dell’operazione risulta essere la cessione dell’impianto e l’IVA è assolta secondo le modalità ordinarie.

Cessione e installazione dell’impianto di riscaldamento effettuata da un soggetto diverso dal produttore

 

L’operazione non configura una cessione di beni con posa in opera poiché l’effettuazione dell’installazione da parte di un soggetto diverso rispetto al soggetto produttore dell’impianto – e da quest’ultimo incaricato – rende possibile considerare l’installazione come prestazione autonoma (non accessoria), riconducibile al codice ATECO 43.22.01 (“Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento”). La singola prestazione sarà dunque assoggettata a reverse charge

Cessione e collaudo dell’impianto di riscaldamento  

NO

 

In linea generale, la prestazione di collaudo ha natura accessoria alla cessione di un impianto, in quanto diretta a verificare il suo funzionamento e non ad apportare modifiche all’edificio. Inoltre, tale prestazione non potrebbe comunque essere assoggettata alla disciplina di cui all’art. 17 co. 6 lett. ater) del DPR 633/72, in quanto non riconducibile ai codici ATECO riportati nella circ. 14/2015, bensì al codice ATECO 71.20.10 (“Collaudi e analisi tecniche di prodotti”)

Manutenzione sull’impianto fotovoltaico già esistente sul tetto

 

L’operazione rientra nel codice ATECO 43.21.01 (“Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione, inclusa manutenzione e riparazione”) ed è relativa ad un edificio in quanto l’impianto fotovoltaico installato sul tetto si considera elemento integrante dell’edificio stesso.

Manutenzione sull’ impianto fotovoltaico Posizionato sul terreno

NO

 

Si tratta di prestazione di manutenzione di impianti che, tuttavia, non è riferita ad un edificio, in quanto il terreno è considerato parte esterna rispetto ad esso. A nulla rileva l’eventuale accatastamento dell’impianto.

Manutenzione impianto di videosorveglianza 

 

L’operazione si ritiene relativa all’edificio e riconducibile al codice ATECO 43.21.02 (“Installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettronici”). È invece escluso dall’applicazione del reverse charge il monitoraggio e il controllo a distanza dell’impianto di videosorveglianza.

Manutenzione impianto di accesso al parcheggio

NO  

L’intervento non si ritiene strettamente connesso con l’edificio, in quanto l’impianto è generalmente ubicato all’esterno del parcheggio.

Manutenzione relativa al giardino esterno edificio

NO  

Le prestazioni effettuate su giardini (non pensili) sono considerate prestazioni relative a beni immobili diversi dagli edifici

Manutenzione parcheggio esterno all’edificio

NO

La prestazione è relativa adun bene immobile diverso da un edificio e, quindi, non può essere ricondotta alla disciplina del reverse charge 

Manutenzione del parcheggio interrato

 

Il caso è controverso, in quanto si deve stabilire se il parcheggio interrato costituisca o meno parte integrante dell’edificio. Tuttavia, è plausibile che esso stesso venga considerato un fabbricato e, in tale ipotesi, le prestazioni in oggetto dovrebbero essere soggette a reverse charge

Manutenzione piscina esterna all’edificio

NO  

La prestazione è relativa ad un bene immobile diverso da un edificio e, quindi, non può essere ricondotta alla disciplina del reverse charge

Manutenzione piscina sul tetto dell’edificio

 

L’intervento si considera relativo all’edificio e ricompreso nell’ambito del reverse charge

Manutenzione piscina interna all’edificio

 

Le piscine che sostituiscono la pavimentazione di un edificio in una delle sue parti sono considerate parti integranti di esso.

Manutenzione idranti e delle porte antincendio di un fabbricato industriale

 

Secondo il documento Confindustria 22.6.2015, occorre valutare se gli idranti e le porte tagliafuoco qualificano la presenza di un impianto complesso e se le manutenzioni sono effettuate sull’intero impianto. In questo caso dovrebbe applicarsi il reverse charge

Manutenzione ordinaria ascensori

 

La prestazione è riconducibile al codice ATECO 43.29.01 (“Installazione, manutenzione e riparazione di ascensori e scale mobili”).

Manutenzione sistema di isolamento termico e acustico

NO

 

La prestazione è riconducibile al codice ATECO 43.29.02 (“Lavori di isolamento termico, acustico, antivibrazioni”), non ricompreso fra i codici di cui alla circ. 14/2015, e perciò non è soggetta a reverse charge

Riparazione sull’ impianto elettrico con cessione del materiale

 

L’intervento di riparazione è riconducibile al codice ATECO 43.21.01 (“Installazione di impianti elettrici in edifici”), ricompreso fra i codici di cui alla circ. 14/2015. Inoltre, la cessione del relativo materiale ha natura “accessoria” alla prestazione, in quanto funzionale ad essa e non sussistente come operazione autonoma. L’intera operazione andrà assoggettata a reverse charge

Impresa artigiana che fornisce su indicazione del cliente ringhiere e infissi per completamento edifici

SI

In presenza di un’obbligazione “di fare” e non “di dare” se il prestatore si obbliga a personalizzare il prodotto sulle specifiche richieste dal committente.

 

Scheda 3 - Servizi di completamento

Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 14/2015, rientrano nella nozione di “servizi di completamento relativi ad edifici” le prestazioni descritte nei codici ATECO nn. 43.31.00, 43.32.01, 43.32.02, 43.33.00, 43.34.00, 43.39.01 e 43.39.09 

Intonacatura delle pareti dell’edificio

 

La prestazione di tinteggiatura rientra fra le prestazioni riconducibili al codice ATECO 43.31.00 (“Intonacatura e stuccatura”).

Tinteggiatura pareti interne all’edificio

 

La prestazione di tinteggiatura rientra fra le prestazioni riconducibili al codice ATECO 43.34.00 (“Tinteggiatura e posa in opera di vetri”

Realizzazione copertura del tetto

NO  

La prestazione è riconducibile al codice ATECO 43.91.00 (“Realizzazione di coperture”) e, dunque, estranea all’ambito di applicazione del reverse charge

Tinteggiatura mura perimetrali del giardino

NO  

Le mura perimetrali del giardino sono considerate parti esterne al fabbricato, pertanto la prestazione di tinteggiatura non può considerarsi riferita all’edificio

“Completamento” di un edificio la cui costruzione è stata avviata da un’altra impresa e poi interrotta

NO

 

Si tratta di prestazioni di “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali” (codice ATECO 41.2), e non di prestazioni di completamento di cui ai codici ATECO indicati nella circ. 14/2015

 

Prestazioni complesse

Interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria in parte assoggettati a reverse charge, in parte no

SÌ/NO

 

Nell’ipotesi di un unico contratto di appalto relativo a prestazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni e applicare a ciascuna la relativa disciplina, in quanto non si tratta di interventi di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo.  

 

In generale è la volontà delle parti che decide il tipo di contratto (Risoluzione 220/E/2007: per stabilire il trattamento Iva è essenziale individuare la reale volontà delle parti.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la distinzione fra il contratto di cessione con posa in opera e il contratto di appalto dipende dalla volontà delle parti. Quando l’accordo ha come scopo principale la cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera è esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente senza modificarne la natura, il contratto è qualificabile come cessione con posa in opera. Al contrario, se la volontà delle parti è quella di addivenire a un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera, allora la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale impiegato.

CONTRATTI DI LOCAZIONE - NUOVO MODELLO DI REGISTRAZIONE

Dal 3.2.2014, è possibile utilizzare il nuovo “modello RLI”, per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e per effettuare gli adempimenti fiscali connessi.

  Il nuovo modello RLI è utilizzabile esclusivamente per:

·      richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;

·      richiedere la registrazione delle proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;

·      comunicare i dati catastali degli immobili, ai sensi dell’art. 19 co. 15 del DL 31.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122;

·      esprimere l’opzione per la cedolare secca o revocare tale opzione;

·      denunciare i contratti di locazione non registrati, i contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o i comodati fittizi.

 

In relazione ai suddetti adempimenti, il nuovo modello RLI sostituisce il modello 69 (che rimane, però, in uso, per tutti gli adempi­ menti concernenti contratti diversi da quelli di locazione o affitto di beni immobili).

Il nuovo modello RLI è presentato:

·      in modalità telematica (mediante l’utilizzo del software “Contratti di locazione e affitti di immobili RLI”, scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate; ovvero utilizzando i servizi “web” disponibili sul medesimo sito), direttamente o per il tramite di intermediari abilitati alla registrazione dei contratti;

·      presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, esclusivamente dai soggetti che non siano obbli­gati alla registrazione telematica.

 

Si ricorda che l’utilizzo della procedura telematica di registrazione è obbligatorio per i possessori di almeno 10 unità immobiliari.

 

Periodo transitorio

Il nuovo modello RLI, nonché i relativi software e le applicazioni per la registrazione telematica, sono utilizzabili dal 3.2.2014. Tuttavia, è stato previsto un periodo transitorio, fino al 31.3.2014, durante il quale:

·      si può continuare ad utilizzare il modello 69, anche in relazione alle locazioni e affitti di beni immobili e agli altri adempimenti rientranti nell’ambito di applicazione del nuovo modello RLI;

si possono ancora utilizzare i “vecchi” software (“Contratti di locazione”, “Iris” e “Siria”) e le “vecchie” applicazioni web (“Locazioni web”, “Iris web”, “Siria web” e “Ge.Lo”) per la registra­­zio­ne telematica del contratto di locazione e per gli adempimenti successivi.

 

PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO CON IL MODELLO “F24 ELIDE”

A partire dall’1.2.2014, è possibile versare mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) i seguenti tributi connessi alla registrazione del contratto di locazione o affitto di beni immobili:

·      imposta di registro;

·      tributi speciali e compensi;

·      imposta di bollo;

·      sanzioni e interessi relativi alle suddette imposte, tributi e compensi.

 

Con la ris. Agenzia delle Entrate 24.1.2014 n. 14, sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare per i suddetti versamenti e sono state impartite le istruzioni per la compi­lazione dei modelli F24 ELIDE.

Gli importi da versare mediante il modello F24 ELIDE non possono essere compensati con eventuali crediti d’imposta o contributivi disponibili.

 

Periodo transitorio

Per il versamento delle somme in esame, fino al 31.12.2014 è possibile continuare ad utilizzare il modello F23.

I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate devono essere effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato nell’atto stesso.

 

TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NUOVE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO

Dall’1.1.2014 sono previste solo più tre aliquote dell’imposta di registro da applicare ai trasferimenti immobiliari:

·      l’aliquota generale, pari al 9%, applicabile in tutti i casi in cui non trovino ap­plicazione altre aliquote o trattamenti specifici;

·      l’aliquota del 2%, applicabile agli immobili abitativi di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, in presenza delle condizioni per l’applicazione dell’a­gevolazione “prima casa”;

·      l’aliquota del 12%, applicabile ai terreni agricoli trasferiti a soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

 

Inoltre, viene previsto che l’imposta di registro corrisposta applicando le nuove ali­quote non debba essere inferiore a 1.000,00 euro.

Ambito oggettivo di applicazione

Nello specifico, le nuove aliquote dell’imposta di registro (e, quindi, anche il nuovo limite minimo di 1.000,00 euro) si applicano ai seguenti atti:

·      atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere;

·      atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento (uso, usufrutto, abitazione, diritto di superficie e servitù prediali);

·      rinuncia pura e semplice a diritti reali immobiliari di godimento (uso, usufrutto, abitazione, diritto di superficie e servitù prediali);

·      provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità;

·           trasferimenti coattivi.

 

ABROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Dall’1.1.2014, sono soppresse tutte le esenzioni ed agevolazioni (anche previste da leggi speciali) che, fino al 31.12.2013, erano applicabili agli atti di trasferimento immobiliare.

Ad esempio, dall’1.1.2014, non è previsto più alcun trattamento agevolato per il tra­sferimento di immobili culturali, che risulta, quindi, soggetto all’imposta di registro del 9%.

La sola agevolazione che viene esclusa da questo “taglio” è l’agevolazione per la piccola proprietà contadina.

 

ALTRE IMPOSTE INDIRETTE APPLICABILI AGLI ATTI IMMOBILIARI

Dall’1.1.2014, gli atti di trasferimento immobiliare che scontano l’imposta di registro con le nuove aliquote del 2%, del 9% e del 12%, sono:

·      soggetti all’imposta ipotecaria di 50,00 euro;

·      soggetti all’imposta catastale di 50,00 euro;

·      esenti da imposta di bollo;

·      esenti da tributi speciali catastali;

·      esenti da tasse ipotecarie.

 

ESIGIBILITA' DIFFERITA DELL'IVA AL MOMENTO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Con le novità introdotte dal DL 83/2012 convertito in materia di IVA

 

Soggetti ammessi e modalità di accesso:

Contribuenti con un volume di affari annuo non superiore a 2 milioni di euro, previa opzione da esercitare secondo modalità che saranno stabilite dall’Agenzia.

La scelta di avvalersi di tale regime riguarderà l’intera attività del contribuente e non potrà quindi essere esercitata su singole operazioni.

L’applicazione del regime dovrà essere indicata nelle fatture emesse anche se il cliente che riceve la fattura  potrà esercitare il diritto di detrazione al momento di effettuazione dell’operazione senza dover aspettare il pagamento (a meno che anch’esso non abbia optato per il regime di cassa).

Caratteristiche del regime “di cassa”:

- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa: l’imposta sarà esigibile al momento dell’incasso dei relativi corrispettivi da parte dei clienti. Il differimento dell’esigibilità rimane assoggettato al limite temporale di un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione; decorso tale termine l’IVA dovrà comunque essere contabilizzata a debito verso l’erario. Tale limite temporale non opera nel caso in cui, prima del decorso di tale termine, il cliente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

- acquisti di beni e servizi: la detrazione dell’imposta sarà esercitabile al momento del pagamento dei corrispettivi dovuti ai fornitori. Non è previsto nessun limite temporale e quindi la detrazione dell’IVA sugli acquisti resterà sospesa fino al momento del pagamento.

Esclusioni

Soggetti che si avvalgono di regimi speciali (es. regime del margine)

Operazioni effettuate nei confronti di cessionari/committenti che assolvono l’imposta attraverso il meccanismo dell’inversione contabile (es. subappalti edili).

P.IVA 01097450090