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COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 DEI CREDITI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELL’IRAP

DI IMPORTO SUPERIORE A 15.000,00 EURO

I contribuenti che utilizzano in compensazione nel modello F24 crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, all’IRAP, alle ritenute alla fonte e alle imposte sostitutive delle imposte dirette, per importi superiori a 15.000,00 euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2013.

In alternativa al visto di conformità, la dichiarazione deve essere sottoscritta da parte del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti di cui all’art. 2409-bis c.c., attestante la ve­ri­fica:

·     della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;

·     della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

 

Rilevanza della sola compensazione “orizzontale”

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che i nuovi vincoli si applicano solo alla cosiddetta compensazione orizzontale, vale a dire quella tra tributi diversi e tra tributi e contributi, che avviene necessariamente con il modello F24.

 Non rileva quindi l’utilizzo del credito in compensazione con importi a debito della stessa imposta (c.d. compensazione verticale), ad esempio il credito IRES per l’anno precedente compensato con gli importi dovuti a titolo di acconto per l’anno in corso.

 

Non necessarietà della preventiva presentazione della dichiarazione

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i crediti in esame possono essere compen­sati anche prima della presentazione della dichiarazione da cui emergono, mancando al riguardo una norma analoga a quella prevista per l’IVA.

Determinazione del limite di 15.000,00 euro

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite di 15.000,00 euro riguarda ciascun tributo a credito.

Il limite non è quindi cumulativo.

 

Esclusione dei crediti anteriori al periodo d’imposta 2013

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non rientrano nella nuova disciplina i crediti derivanti da dichiarazioni già presentate per periodi d’imposta anteriori al 2013, anche se utilizzati in compensazione dall’1.1.2014 (es. credito IRES relativo al 2012, emergente da UNICO 2013 SC).